Sinistro stradale: quale ‘peso’ attribuire alla sottoscrizione del ‘modulo di constatazione amichevole’ da parte dei conducenti
Non è possibile ritenere dubbio quanto presumibile per legge dal ‘modulo CAI’ sottoscritto da entrambe le parti sol perché ne sono dubbie le conferme probatorie (testimoniale e fotografiche)
In materia di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione del ‘modulo di contestazione amichevole’ da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell’assicuratore, su cui grava l’onere di fornire la prova contraria che i fatti si siano svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti.
Questo il principio ribadito dai giudici (ordinanza numero 23543 del 20 luglio 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto a seguito di un sinistro stradale verificatosi lungo le strade della Capitale.
Analizzando la questione in dettaglio, viene precisato che la sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti della ‘constatazione amichevole d’incidente’ determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità indicate.
Questa presunzione può essere superata, ma solo a fronte di solidi elementi contrari, precisano i magistrati di Cassazione.
Smentita, alla luce della vicenda in esame, la valutazione compiuta dal giudice del Tribunale, il quale aveva negato la condanna della compagnia assicurativa a provvedere al risarcimento dei danni connessi al sinistro stradale, poiché, a suo dire, non era stata offerta una prova sufficientemente certa delle modalità di verificazione del sinistro.
In particolare, secondo il giudice del Tribunale, pur essendo stato prodotto in giudizio un ‘modulo CAI’ sottoscritto da entrambi i protagonisti del sinistro, modulo volto a confermare quanto sostenuto dal danneggiato, la ricostruzione contenuta in tale modulo doveva considerarsi dubbia, atteso che il nominativo dell’unico teste escusso (che aveva confermato la dinamica del sinistro) non figurava nel ‘modulo CAI’ ed atteso che le fotografie del veicolo asseritamente incidentato non consentivano di pervenire ad alcuna evidenza in ordine ai danni eventualmente scaturiti, trattandosi di fotografie prive di data certa.
Queste considerazioni sono censurabili, secondo i magistrati di Cassazione, poiché la mancata indicazione nel ‘modulo CAI’ del teste escusso (favorevole al danneggiato) può valere a costituire un indice della presumibile inattendibilità di detto teste assunto in giudizio (così come l’assenza di data certa delle fotografie favorevoli al danneggiato potrà costituire un indice dell’inattendibilità di dette fotografie), però deve logicamente escludersi che l’eventuale inattendibilità di quel teste (e di quelle fotografie) possa costituire una prova contraria che i fatti si siano svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate sul ‘modulo CAI’ sottoscritto dalle parti.
Difatti, se l’inattendibilità del teste e delle fotografie esclude che tali elementi probatori valgano a confermare quanto attestato nel ‘modulo CAI’, allo stesso modo non può dirsi che l’inattendibilità di dette prove valgano a dimostrare il contrario di quanto attestato in detto ‘modulo CAI’, sanciscono i magistrati di Cassazione. Pertanto, il giudice del Tribunale non avrebbe in nessun modo potuto ritenere dubbio quanto presumibile per legge dal ‘modulo CAI’ sottoscritto da entrambe le parti sol perché ne erano dubbie le conferme probatorie (testimoniale e fotografiche), poiché avrebbe potuto (e dovuto) superare quella presunzione unicamente attraverso l’acquisizione di una prova contraria rispetto a quanto deducibile da detta presunzione, ossia attraverso una prova certa del contrario di quanto presunto dal ‘modulo CAI’, e tanto poiché la prova incerta di un fatto non può mai costituire prova certa del contrario di tale fatto.