Manutenzione dei balconi: valutare la funzione decorativa dei rivestimenti e della parte frontale
Di norma, i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato, né essendo destinati all’uso o al servizio del fabbricato
Per la ripartizione delle spese di manutenzione dei balconi di un palazzo è fondamentale anche una valutazione circa la funzione decorativa dei rivestimenti e della parte frontale dei balconi stessi.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (ordinanza numero 21865 del 6 giugno 2026 della Cassazione), i quali, alla luce del contenzioso sorto in uno stabile in quel di Trieste, ampliando l’orizzonte, precisano che, di norma, i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato, né essendo destinati all’uso o al servizio del fabbricato stesso, ma, comunque, le spese per il rivestimento del parapetto e della soletta del balcone di proprietà esclusiva, se tali porzioni svolgono una prevalente funzione estetica per l’edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole, restano a carico del condominio, giacché necessarie per la conservazione del diritto comune in re aliena al rispetto del decoro architettonico dell’intero fabbricato.
Respinte, di conseguenza, a chiusura del contenzioso, le obiezioni sollevate da un condòmino in merito alla ripartizione, a carico di tutti i condòmini, degli oneri economici previsti per un intervento edile di riparazione e di ripristino del frontalino (intonaco e marmo di copertura, per la precisione) di un balcone.
Decisiva la constatazione che il frontalino del balcone ‘incriminato’ si inserisce nel prospetto della facciata, così da costituirne parte integrante e contribuirne, pertanto, al decoro architettonico. Logico, di conseguenza, che il costo dei lavori relativi a tale frontalino venga ripartito secondo le regole che disciplinano le spese comuni.
Ad arricchire il quadro, poi, la constatazione che la spesa contestata risulta essere relativa a lavori urgenti di rimozione delle lastre di marmo ammalorate del cordolo del frontalino, al trattamento dei ferri di armatura ed all’applicazione delle nuove lastre, e per tali opere la fattura è stata emessa direttamente nei confronti del condominio, che con l’assemblea non ha il potere di porre il costo di lavori relativi alle parti comuni a carico esclusivo del singolo condomino, in mancanza di un espresso riconoscimento della responsabilità di tale condòmino nella causazione dei danni.