Autovelox: no secco alla equiparabilità tra approvazione e omologazione

Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, senza menzione alcuna alle apparecchiature che siano solo approvate

Autovelox: no secco alla equiparabilità tra approvazione e omologazione

Sacrosanta la non equiparabilità dell’approvazione all’omologazione delle apparecchiature di rilevamento degli eccessi di velocità.
Questo il punto fermo richiamato dai giudici (ordinanza numero 8797 dell’8 aprile 2026 della Cassazione), i quali rimettono in dubbio la sanzione inflitta ad un avvocato dal ‘piede pesante’.
Chiari i dettagli della vicenda. Il legale ha proposto opposizione avverso un verbale redatto dalla Polizia Locale, verbale con cui gli era stata contestata la violazione del limite di velocità, violazione accertata mediante apparecchiatura a postazione fissa, e ha denunciato la mancata omologazione, approvazione e taratura dell’autovelox.
Per il Giudice di pace a salvare l’automobilista è un dettaglio fondamentale: l’apparecchiatura utilizzata era stata approvata con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma non anche omologata.
Visione diversa, invece, quella del giudice del Tribunale, il quale respinge l’opposizione proposta dall’automobilista e lo fa sul presupposto dell’equivalenza funzionale delle procedure di approvazione e di omologazione. Per il giudice, difatti, le due procedure, pur non assimilabili dal punto di vista semantico, assolvono alla medesima funzione, ovverosia quella di assicurare l’affidabilità delle rilevazioni da un punto di vista tecnico, con la conseguenza che l’amministrazione può avvalersi di strumentazione provvista della sola approvazione – certificata, in questa vicenda, dal Comune –, e non anche dell’omologazione.
A mescolare nuovamente le carte, ridando speranza all’automobilista, sono i magistrati di Cassazione, i quali ricordano che, ‘Codice della strada’ alla mano, per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, senza menzione alcuna alle apparecchiature che siano solo approvate.
Peraltro, bisogna anche distinguere le procedure di omologazione da quelle di approvazione. Le prime sono riferite ai prototipi delle apparecchiature di rilevazione della velocità, le cui caratteristiche fondamentali sono già indicate a livello normativo, prototipi che, una volta verificati, consentono di procedere alla produzione in serie delle apparecchiature di rilevazione utilizzabili come fonti di prova nei confronti degli utenti della strada. Le seconde, invece, sono riferite ai prototipi delle apparecchiature di rilevazione della velocità le cui caratteristiche fondamentali non siano già indicate a livello normativo, e la cui approvazione consente alle case costruttrici di produrre in serie apparecchiature con le caratteristiche approvate, fermo restando che per la loro utilizzazione come fonti di prova nei confronti degli utenti occorre anche l’omologazione delle apparecchiature poi realizzate.
A nulla rileva il fatto che le procedure di approvazione siano modellate sulla falsariga di quelle di omologazione in termini di presentazione delle istanze, di documentazione da produrre e di costi, perché le finalità delle due procedure sono comunque diverse, e, difatti, il ‘Codice della strada’ attribuisce efficacia probatoria per le violazioni dei limiti di velocità solo alle apparecchiature omologate, e non a quelle che, come nella vicenda in esame, siano state solo approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Per chiudere il cerchio, infine, i magistrati di Cassazione precisano che pareri del direttore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e circolari che, in ragione della mancata emanazione della normativa attuativa relativa alle omologazioni delle apparecchiature, pretendano di porre sullo stesso piano delle apparecchiature omologate le apparecchiature solo approvate, non possono essere utilizzati per modificare il contenuto precettivo del ‘Codice della strada’.

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