Ambito fallimentare: come valutare l’irrevocabilità delle rimesse solutorie

La non durevolezza della rimessa solutoria come fattispecie impeditiva della revocabilità dei pagamenti, confermata dal ‘Codice della crisi d’impresa’, comprova l’intenzione del legislatore di subordinare la revocabilità delle rimesse alla verifica dei requisiti della loro qualificazione come pagamenti

Ambito fallimentare: come valutare l’irrevocabilità delle rimesse solutorie

In materia di revocatoria di pagamenti, in ambito fallimentare, l’indicazione di irrevocabilità delle rimesse (solutorie) – cioè i versamenti di denaro effettuati da un correntista su un conto corrente bancario che si trova in una posizione di passività non coperta da un fido –, in quanto pagamenti di debiti liquidi ed esigibili durevoli, costituisce nient’altro che una evoluzione, da parte del legislatore, del criterio della irrevocabilità delle rimesse bilanciate (cioè una particolare tipologia di regolamento nei rapporti commerciali o finanziari (spesso legati a contratti di conto corrente) in cui il valore dei flussi finanziari inviati pareggia esattamente il valore dei flussi o dei beni ricevuti, azzerando il saldo finale tra le parti).
In questa ottica, poi, il concetto di durevolezza codifica e amplia la cornice entro cui era stata escluse la revocabilità delle rimesse bilanciate. E la non durevolezza della rimessa solutoria come fattispecie impeditiva della revocabilità dei pagamenti (al pari del fatto impeditivo delle rimesse bilanciate), confermata dal ‘Codice della crisi d’impresa’, comprova l’intenzione del legislatore di subordinare la revocabilità delle rimesse alla verifica dei requisiti della loro qualificazione come pagamenti, come già elaborato in tema di rimesse bilanciate.
Questo il quadro tracciato dai giudici (ordinanza numero 26005 del 30 settembre 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto a seguito dell’azione revocatoria proposta da una ‘s.p.a.’ in amministrazione straordinaria nei confronti di un istituto di credito e relativa a tre pagamenti – per un importo complessivo pari a quasi 2milioni e 100mila euro – intervenuti nel periodo sospetto.
A sostegno di questa azione revocatoria due elementi, secondo la società: la natura solutoria dei pagamenti, da un lato, e la conoscenza nell’accipiens dello stato di insolvenza del solvens, dall’altro.
Per i giudici di merito, però, la posizione assunta dalla società non è legittima. Ciò perché le rimesse non risultano avere natura solutoria.
In particolare, per il giudice d’Appello la disciplina delle rimesse bancarie prescinde dalla finalità ripristinatoria o solutoria della rimessa stessa, dovendo invece accertarsi la riduzione consistente e durevole della rimessa stessa. E, nel caso specifico, è emerso che due delle tre rimesse non avevano comportato una riduzione consistente e durevole dell’esposizione e che la terza operazione era bilanciata per essere correlata a una coeva operazione di erogazione di denaro ‘caldo’.
Per il giudice d’Appello, quindi, ci si trova di fronte a rimesse tutte prive sostanzialmente di funzione solutoria, in virtù di accordi intercorsi tra il solvens e l’accipiens.
Inutili le obiezioni sollevate in Cassazione dalla società. Ciò perché ilrequisito della riduzione durevole dell’esposizione debitoria del cliente dichiarato fallito allarga – ai fini dell’esclusione della funzione solutoria – il concetto di bilanciamento oltre le maglie della connessione cronologica e ontologica tra creazione della provvista e addebito e la svincola dalla prova di un accordo, ancorché tacito, di creazione di un servizio di cassa senza funzione creditizia, richiedendosi unicamente che la riduzione dell’esposizione debitoria – nei limiti della esigibilità della condanna del differenziale del massimo scoperto – si sia apprezzabilmente protratta nel tempo. Ne consegue che il criterio basato sulla durevolezza dell’abbattimento dell’esposizione debitoria consente di ribadire risposte già elaborate con riferimento ad alcuni problemi già esaminati in passato. Così è, in particolare, per il caso delle partite bilanciate, non potendo di certo considerarsi durevole la rimessa che è seguita da un addebito per il cliente, e che si dimostra funzionale alla creazione della provvista per l’esecuzione di un successivo trasferimento di denaro dal correntista al terzo. Nel caso delle operazioni bilanciate è del resto ben visibile la finalizzazione dell’operato della banca sul piano dello svolgimento del servizio di cassa.

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