Danno irrisorio: niente indennizzo per l’eccessiva durata del processo
Fondamentale il riferimento alla quantificazione del danno, superiore di pochissimo ai 1.500 euro
Normativa alla mano, è possibile omologare il concordato quando si appura che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura una utilità a ciascun creditore
Nessuna pretesa possibile nei confronti del Comune. Decisiva la scarsa prudenza manifestata dall’anziano