Accesso in ‘Zona a traffico limitato’: il giudice può sindacare la legittimità del regolamento comunale

Analizzando lo specifico caso relativo al territorio di Jesi, i giudici hanno ‘censurato’ i paletti fissati dal Comune, paletti costati cari al titolare di una pasticceria

Accesso in ‘Zona a traffico limitato’: il giudice può sindacare la legittimità del regolamento comunale

Il giudice ordinario, nel giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, può sindacare sotto il profilo della legittimità, al fine della sua eventuale disapplicazione, il provvedimento integrativo della norma la cui violazione è stata posta a fondamento di detta sanzione.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 32991 del 17 dicembre 2025 della Cassazione), i quali hanno considerato discriminatorio il regolamento adottato dal Comune di Jesi in merito agli accessi nelle ‘Zone a traffico limitato’ e hanno, di conseguenza, cancellato le sanzioni – per ingresso in ‘Zona a traffico limitato’ in orario diverso da quello stabilito nelle fasce orarie previste dal regolamento – inflitte al titolare di una pasticceria.
I giudici osservano che il regolamento individuava le fasce orarie di accesso nella ‘Zona a traffico limitato’ e ha costituito il presupposto delle sanzioni irrogate al titolare della pasticceria, fondando la soggezione del privato ad obblighi, positivi o negativi, per la cui inosservanza sono state comminate le sanzioni. Di conseguenza, il giudice chiamato a pronunziare sull’opposizione contro l’irrogazione di sanzioni amministrative ha la possibilità di conoscere, incidenter tantum, della conformità a legge del provvedimento posto a base della sanzione.
In sostanza, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, è devoluto al giudice ordinario anche il sindacato di legittimità del provvedimento amministrativo presupposto, al fine della sua eventuale disapplicazione, e, quando venga prospettato un eccesso di potere, tale controllo – sebbene non possa tradursi in una indebita ingerenza nel merito delle scelte operate dall’amministrazione – può spingersi fino a verificare la rispondenza delle finalità perseguite dall’amministrazione con quelle indicate dalla legge, nei limiti in cui il difetto di rispondenza incida sulla legittimità del provvedimento.
Ragionando in questa ottica, nella vicenda in esame è escluso che la diversa individuazione delle fasce orarie degli ingressi nelle differenti ‘Zone a traffico limitato’ fosse riconducibile ad una giustificazione ragionevole, tanto da incidere sulla lesione del diritto soggettivo della società in ordine all’utile (recte: tempestiva) consegna dei prodotti dolciari presso il destinatario indicato, nonostante l’autorizzazione all’accesso fosse stata richiesta per orari diversi (e utili allo scopo) rispetto a quelli accordati.

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